Definizioni
- Fascia di pertinenza fluviale (FPF) costituita dalle aree della regione
fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate
dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi
al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di
riequilibrio ecosistemico.
- Fascia complementare (FC), costituita dalle restanti aree.
La fascia di pertinenza fluviale e la fascia complementare sono
ulteriormente articolate in zone, diversamente caratterizzate sotto il
profilo ambientale e individuate nelle Tavole di Piano, classificate e
disciplinate in base alle norme che seguono.
Le zone (artt. 2.3, 2.4 NdA)
Le zone, individuate dal Piano sono suddivise nelle seguenti classi:
N, zone di prevalente interesse naturalistico, suddivise in:
- N 1, zone di primario interesse naturalistico, a basso livello di
antropizzazione, con elevata incidenza di elementi naturali e
specifiche emergenze naturalistiche, suscettibili di consolidare, con
la progressiva contrazione delle aree di coltivazione intensiva a
favore dell'arboricoltura e dei rimboschimenti, il valore
naturalistico;
- N 2, zone di integrazione fra aree naturali ed agrarie, con elementi
naturali sufficientemente estesi che consentono la permanenza di
biocenosi diversificate, suscettibili di sviluppare, con la riduzione
delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali,
il valore naturalistico;
- N 3, zone di potenziale interesse naturalistico, caratterizzate dalla
forte incidenza di fattori antropici, ma suscettibili, col recupero
ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali presenti, di
sviluppare un discreto valore naturalistico;
A, zone di prevalente interesse agricolo, suddivise in:
- A 1, zone esterne alla FPF, senza sostanziali limitazioni all'uso
agricolo, che vi assume carattere dominante, con eccellenti qualità
agronomiche, struttura aziendale consolidata, cospicui investimenti
fondiari, in cui lo sviluppo agricolo deve essere orientato in funzione
dei legami ecologici e funzionali con l'ecosistema fluviale;
- A 2, zone con parziali limitazioni all'uso agricolo, dovute alle caratteristiche
dei suoli o alla pressione urbana o all'inondabilità, con
una certa quota di colture non intensive o non integrate coi centri
aziendali, suscettibili di evolvere verso agro-ecosistemi più complessi
e di ridurre le interferenze negative sull'ecosistema fluviale;
- A 3, zone con forti limitazioni all'uso agricolo, dovute alle caratteristiche
dei suoli, all'attività o all'inondabilità o alla pressione urbana,
con forte incidenza di usi forestali, suscettibili di svolgere
un'importante funzione nel mantenimento o nella costituzione di
agro-ecosistemi di buon valore;
U, zone urbanizzate, suddivise in:
- U 1, zone urbane consolidate, caratterizzate da impianti
urbanistici e infrastrutturali completi o in via di completamento,
con presenza di servizi e funzioni a vario livello di centralità,
suscettibili di svolgere un certo ruolo nell'organizzazione della
fruizione della fascia fluviale e di determinare interferenze più o
meno importanti nell'ecosistema fluviale;
- U 2, zone di sviluppo urbano prevalentemente residenziale, con
intrusioni anche rilevanti di insediamenti produttivi di livello locale,
con impianti urbanistici ed infrastrutturali marginali o comunque
incompleti, privi di un ruolo significativo
nell'organizzazione della fruizione della fascia fluviale, ma suscettibili
di determinare interferenze negative nell'ecosistema fluviale;
- U 3, zone destinate ad insediamenti produttivi o impianti specialistici
di rilievo territoriale o a grandi impianti tecnologici, staccati
dal contesto urbano e suscettibili di determinare importanti interferenze
nell'ecosistema fluviale;
T, zone di trasformazione orientata
caratterizzate da rilevanti alterazioni
antropiche dell'assetto naturale, suscettibili di essere recuperate
con coordinati interventi trasformativi, per la ricomposizione
ambientale, il reinserimento paesistico, l'insediamento di attrezzature
e servizi per la fruizione sociale della fascia fluviale.
Ai fini della specificazione della disciplina del Piano, si riconoscono i
seguenti principali modelli d'utilizzazione delle risorse:
U1 usi ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica,
contemplazione, osservazione scientifica, escursionismo, bird-watching,
ricreazione in forme ed intensità limitate, con esclusione di
ogni mezzo motorizzato e non richiedenti particolari infrastrutture
d'accesso o d'uso, gestione naturalistica del patrimonio faunistico e
forestale;
U2 attività del tempo libero:
- U2.1 attività sociali, culturali, sportive e ricreative in aree attrezzate
con servizi ed infrastrutture di rilievo locale e di limitato impatto;
- U2.2 attività sportive e ricreative richiedenti impianti ed attrezzature
di rilievo territoriale, appositamente indicate;
U3 attività agro-forestali:
- U3.1 selvicoltura in bosco ceduo od alto fusto;
- U3.2 agricoltura in aree intercluse, non integrata in corpi aziendali
comprese pioppicoltura e arboricoltura da legno;
- U3.3 agricoltura integrata in corpi aziendali;
U4 attività ed usi urbani ed abitativi:
- U4.1 residenze rurali ed edifici connessi alla conduzione dei fondi;
- U4.2 residenze permanenti ed attività artigianali, terziarie,<
commerciali e produttive d'interesse locale, coi servizi e le
infrastrutture ad esse connesse;/li>
- U4.3 residenze temporanee ed attività turistico-ricettive, coi servizi,
le attrezzature e le infrastrutture ad esse connesse;
- U4.4 residenze collettive, speciali o comunque richiedenti particolari
infrastrutture e servizi;
U5 attività produttive e di servizio:
- U5.1 attività ed impianti estrattivi;
- U5.2 attività ed impianti di produzione energetica;
- U5.3 attività ed impianti industriali d'interesse non locale, compresi
gli allevamenti industriali;
- U5.4 attività commerciali e paracommerciali, pubblici esercizi ed
altre attività terziarie d'interesse non esclusivamente locale, coi relativi
servizi;
- U5.5 grandi impianti tecnologici e produttivi di rilievo speciale ed
appositamente indicati;
- U5.6 grandi impianti od attrezzature sociali di rilievo speciale ed
appositamente indicati;
- U5.7 trasporti ed infrastrutturazioni del territorio.
M0: gestione naturalistica, interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione;
- M0.1: senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi;
- M0.2: con modificazioni anche sensibili dello stato dei luoghi e
rinaturalizzazione, anche di aree agricole la cui gestione rimanga
affidata ai conduttori;
M1: interventi agroforestali, sistemazione agricola del suolo:
- M1.1: gestione dei terreni, agricoli e forestali, in termini di tecniche
agricole e sistemazioni del suolo convenzionali, con ciò
intendendo quelle che non ricadano nelle successive definizioni
M1.2 e M1.3;
- M1.2: gestione dei terreni, agricoli e forestali, finalizzata a ridurre
l'impatto ambientale dell'agricoltura, attraverso un ventaglio
di scelte che riguardano le tecniche colturali adottate, da definirsi
con disciplinari convenzionati con la Regione Piemonte ed eventualmente
assistiti da contributo pubblico;
- M1.3: gestione dei terreni, agricoli e forestali, finalizzata a ridurre
l'impatto ambientale e valorizzare il paesaggio e la cultura
agraria, attraverso un ventaglio di scelte che riguardano le modalità
di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione
di colture di interesse storico ed ambientale;
- M1.4: miglioramenti fondiari, quali ricomposizione fondiaria,
bonifiche, impianti irrigui ed altri assimilabili che comportino modifiche
dello stato dei luoghi;
M2: sistemazioni del suolo ed opere di riassetto idrogeologico, escavazioni:
- M2.1: formazione di parchi urbani, aree attrezzate per il gioco e
lo sport, rimodellazioni spondali per fini idraulici o fruitivi, senza
consistenti modificazioni dello stato e dei caratteri dei luoghi;
- M2.2: arginature, difese spondali, traverse ed altri interventi di
sistemazione idraulica;
- M2.3: discariche controllate ed altri interventi per lo smaltimento
dei rifiuti solidi, cave;
M3: interventi infrastrutturali:
- M3.1: manutenzioni, restauri, completamenti della viabilità esistente,
costruzione di percorsi ciclopedonali o equestri e strade ed
aree di sosta non pavimentate ad uso agroforestale o ricreativo;
- M3.2: costruzione di strade urbane e parcheggi di rilievo locale;
- M3.3: costruzione di strade ed altre infrastrutture di trasporto di
rilievo regionale, statale o provinciale;
- M3.4: costruzione di elettrodotti od altre reti tecnologiche ed
opere connesse;
- M3.5: costruzione di impianti energetici e produttivi, di opere di
presa e di canalizzazione di pozzi per prelievo da falde freatiche
(con l'eccezione di pozzi ad uso irriguo), di impianti di depurazione
e di smaltimento dei rifiuti, di scarichi idrici di qualsiasi tipo, ecc.;
M4: interventi edilizi ed urbanistici:
- M4.1: recupero edilizio ed urbanistico di insediamenti rurali, di
aggregati urbani o di singoli edifici ed impianti senza sensibili modificazioni
della trama edilizia e viaria, della consistenza edilizia,
dell'assetto funzionale e dei caratteri storici, culturali ed ambientali;
rinnovi ed adeguamenti di 'baracche' fluviali;
- M4.2: completamenti e ristrutturazioni di aggregati urbani o di
singoli edifici, anche rurali, ed impianti senza consistenti incrementi
dell'area urbanizzata, con interventi omogenei ai caratteri
ambientali, edilizi e funzionali delle preesistenze;
- M4.3: rinnovi e ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, ampliamenti
e nuovi impianti di aggregati urbani o di singoli edifici, anche
rurali, con rilevanti modificazioni della consistenza edilizia o
dell'assetto funzionale o dei caratteri morfologici ed ambientali.
Per quanto riguarda le condizioni d'intervento, si distinguono le seguenti
situazioni:
- C1: interventi sempre consentiti, per i modelli d'utilizzazione indicati,
purchè compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali;
- C2: interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali o dal presente
Piano, subordinati a preventivo studio di verifica di compatibilità
ambientale;
- C3: interventi individuati nelle schede progettuali e nei relativi schemi
grafici illustrativi di cui all'art. 4.1.3 o subordinati alla
presentazione di progetti di ripristino ambientale e di costituzione
di aree di interesse naturalistico con relativo studio di verifica di
compatibilità ambientale;
- C4: interventi subordinati al preventivo inserimento in piani settoriali,
con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale.
I progetti degli interventi espressamente indicati nella tabella di cui
all'art. 2.8. e da questa assoggettati alle condizioni C2, C3, C4 o da altre
prescrizioni delle presenti Norme, devono essere corredati da uno studio
di verifica di compatibilità ambientale (VCA). Lo studio di VCA deve
contenere i seguenti elementi informativi e valutativi:
- la descrizione dell'ambiente interessato anche indirettamente dal
progetto (risorse e componenti, condizioni e pressioni in atto, prima
dell'attuazione e processi evolutivi);
- la descrizione del progetto (con particolare riguardo al consumo
delle risorse ed alle emissioni previste) e delle alternative considerate,
compresa quella di non realizzazione del progetto;
- l'identificazione e la valutazione degli impatti prevedibili
sull'ambiente, nelle fasi di costruzione, di esercizio e di dismissione
delle opere previste, e delle diverse alternative;
- la descrizione delle misure previste per eliminare o mitigare gli
impatti previsti, per monitorare le condizioni ambientali.
Nella relazione, redatta e firmata da tecnici di comprevata esperienza,
deve essere inoltre contenuta una esplicita valutazione della congruità
dell'intervento di trasformazione proposto rispetto agli obiettivi del
Piano e deve essere accompagnata da un riassunto in linguaggio non
tecnico dei punti precedenti.
Gli studi di VCA sono sottoposti alla valutazione delle
Amministrazioni competenti al rilascio dei provvedimento
autorizzativi, previo parere dell'Ente di gestione. Gli studi di VCA
integrano anche i progetti relativi agli interventi diversi da quelli già
richiamati nel presente comma qualora sussistano fondati timori di
rischio ambientale o di impatti meritevoli di attenzione.
Tabella art. 2.8
Tabella all'art. 2.8 è riepilogativa degli usi, delle modalità e delle
condizioni d'intervento, per zone
- Nella tabella che segue sono indicati, per ogni tipo di zona, a seconda
che ricada nella FPF o in quella complementare, gli usi e le attività
ammesse, con riferimento alle categorie di cui all'art. 1.6 (U1-5). Per
ogni categoria ammessa, sono indicati, nella colonna seguente, le
modalità d'intervento consentito, con riferimento alle categorie di cui
all'art. 1.6 (M1-4); per ciascuna coppia ammessa di attività-modalità,
così definita, sono indicate nella colonna seguente le condizioni
d'intervento obbligatorie, con riferimento alle categorie di cui all'art. 1.6
(C1-4).
- Le categorie d'usi-attività, di modalità d'intervento e di condizioni
d'intervento non esplicitamente citate sono da considerare escluse, fatte
salve più specifiche disposizioni recate dagli altri articoli delle presenti
norme.
- Gli usi, le modalità di intervento e le condizioni relativi alle attività
agricole hanno valore soltanto di indirizzo ai fini dell'applicazione delle
politiche di settore, regionali e comunitarie.
Tabella art. 3.7
Aree ed elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale
e paesaggistico
- Il Piano tende a promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio
storico-culturale della fascia fluviale, e delle sue relazioni con il
contesto culturale, ambientale e paesaggistico. A tal fine disciplina gli
usi e le modalità d'intervento, con riferimento alle seguenti categorie:
1) le aree interessate da insediamenti urbani e nuclei minori di valore
storico, artistico, documentario od ambientale, con le relative pertinenze
storiche e paesaggistiche;
2) i monumenti, gli edifici civili e rurali ed i manufatti aventi valore
storico, artistico, ambientale o documentario, singoli o costituenti sistema,
con le relative pertinenze storiche e paesaggistiche;
3) le aree di interesse archeologico;
4) le aree e gli elementi di specifico interesse paesistico-ambientale.
- Valgono per le suddette categorie di beni, con riferimento agli usi ed
alle modalità di intervento di cui all'art. 1.5, i criteri di cui alla tabella 3.
Essi devono inoltre essere applicati nella formazione e
nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali nella fascia
d'influenza indiretta per tutti i beni specificamente individuati nelle
tavole di Piano o comunque in diretto rapporto visivo col fiume. Per
quanto riguarda i centri storici, ciò vale in particolare per i margini e le
cortine edilizie affacciate sul fiume.