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Che cosa si può o non si può fare all'interno delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 gestiti dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese?
Nel testo qui sotto trovate i riferimenti normativi ed i chiarimenti relativi a quali e quante autorizzazioni sono richieste per specifiche attività e interventi.
Potrete altresì trovare le risposte a tante domande semplici e quotidiane, come "Posso tagliare un albero?" o "Posso costruire una casa?
Se, al termine della lettura, avrete ancora dubbi e/o interrogativi, non esitate a rivolgervi al personale dell'ente parco, che sarà a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Qui trovate i contatti.
Qui il pieghevole con la sintesi delle informazioni.
Le Aree protette del Po piemontese sono 8.
La legge impone all'ente parco di segnalare queste aree con apposite tabelle di colore verde, che vengono periodicamente rinnovate.
Il Piano d'Area è uno stralcio del Piano Territoriale Regionale ed è sovraordinato ai Piani Regolatori dei Comuni. Questi ultimi, all'interno dei confini dell'area protetta, devono pertanto attenersi alle norme del Piano d'Area.
Il Piano d'Area è il principale strumento di cui si avvale il Parco del Po per regolare e pianificare ogni tipo di intervento che modifichi lo stato dei luoghi. Le norme e la cartografia del Piano d'Area sono disponibili sul nostro sito internet, alla pagina www.areeprotettepotorinese.it/pagina.php?id=150
Sono degli strumenti in cui si descrive il Sito anche con una cartografa dell'uso del suolo e degli ambienti presenti e si elencano i divieti e gli obblighi e le buone pratiche per la tutela dell'area. Nei Siti in cui non è presente un Piano di gestione, vigono le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte o le Misure Sito Specifiche.
L'ente parco ha un proprio Servizio di vigilanza, costituito dai guardiaparco, i quali rivestono la carica di Pubblici Ufficiali e di Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria. I guardiaparco sono preposti al controllo del territorio e al rispetto delle norme all'interno dei confini dell'area protetta.
Sul rispetto delle normative ambientali all'interno delle Aree protette del Po piemontese vigilano (da molto tempo prima dell'istituzione del Parco) anche le Guardie Ecologiche Volontarie delle Province, che sono Pubblici Ufficiali e Guardie Giurate.
N.B. Il Parco del Po ha nulla a che fare con l'A.I.P.O. (=Agenzia Interregionale per il fiume Po), che un tempo si chiamava "Magistrato del Po", ente che ha sede a Parma e sedi secondarie regionali e che si occupa esclusivamente della messa in sicurezza e del controllo sul rispetto delle norme di "polizia idraulica" del fiume Po e dei suoi affluenti.
Il Decreto Legislativo 42/2004 stabilisce che "i fiumi e le loro sponde, i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi" sono sottoposti a vincolo paesaggistico - ambientale.
Che cosa vuole dire ?
E' come se la normativa avesse scattato una fotografia del paesaggio, per cui ogni cambiamento, anche solo estetico, deve essere autorizzato.
N.B. Per richiedere le autorizzazioni bisogna rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune in cui si vogliono fare i lavori (esattamente come per le opere esterne al Parco).
Il Comune penserà a seguire tutto l'iter burocratico, rivolgendosi all'Ente-Parco, se necessario, per acquisire il suo parere.
Quindi non si può costruire, demolire, modificare e pregiudicare qualsiasi opera o ambiente, anche di proprietà, che si trova dentro un'Area Protetta, senza prima richiedere l'autorizzazione al Comune.
Però tutte le attività che non modificano l'aspetto esterno dei beni mobili ed immobili non necessitano dell'autorizzazione.
SI RICORDI: Eseguire le opere sopra elencate senza le necessarie autorizzazioni è un REATO. Quindi è meglio non rischiare, chiedendo informazioni all'Ufficio Tecnico del Comune o all'Ente Parco.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 42/2004, L.R. 20/89, Piano d'Area + D.P.R. 380/2001
Si', la pesca è consentita nelle Riserve Naturali e nei Siti Natura 2000, secondo le prescrizioni dettate dalla Legge Regionale 37/06 (si deve pertanto essere sempre muniti delle ricevute di versamento delle tasse e soprattasse alla Regione e di un documento di identità in corso di validità).
ATTENZIONE!
La pesca è però vietata a Torino nella Riserva Naturale del Meisino, fatti salvi i diritti esclusivi di pesca della F.I.P.S. e, a Brusasco, nel cosidetto "Lago degli Aironi", un tempo chiamato "Lago Rana Bue".
Dentro i canali gestiti dalla Coutenza dei Canali Cavour a Saluggia la pesca è consentita solamente ai pescatori tesserati all'associazione Canoa Club Saluggia.
SI RICORDI INOLTRE CHE:
Ogni anno all'inizio della stagione di pesca le Province decidono dove istituire delle Zone di Protezione a Divieto di Pesca su tutte le acque interne: si presti attenzione alle tabelle di divieto della Provincia e si chieda sempre il calendario di pesca per l'anno in corso.
Normativa di riferimento in vigore al 2009: T.U. 1604/31, L.R. 37/06, D.P.G.R. n. 6/R del 2008 + Calendario della stagione di pesca dell'anno in corso.
DIPENDE…
Sì, si può andare a caccia nell'Area Contigua solo se sei residente nei Comuni del Parco (A MENO CHE la Provincia abbia istituito all'interno della Zona di Salvaguardia alcune Oasi di Protezione o delle Zone di Ripopolamento e Cattura: in queste aree la caccia è sempre vietata).
Sì, si può andare a caccia nella Zona Speciale di Conservazione del Mulino Vecchio (a Mazzè e Rondissone), nella porzione che non coincide con la Riserva Naturale, utilizzando solo munizionamento in acciaio.
NO, la caccia è vietata nelle Riserve Naturali e nei Parchi. I confini di queste aree sono indicati con tabelle verdi (si ricordi che per la legge il cacciatore deve conoscere i confini delle zone di divieto, anche se le tabelle verdi di confine sono state danneggiate o asportate!).
Se si hanno dubbi, meglio non rischiare: si chiedano informazioni all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.), al Servizio Caccia delle Province o all'Ente-Parco.
Normativa di riferimento in vigore al 2009: L. 157/92, L. 394/91 + Calendario Venatorio della stagione in corso.
Sì, se si seguono le precisazioni indicate in questa pagina.
Lo scatto di fotografie e le riprese video sono liberi, gratuiti e non necessitano di autorizzazione preventiva.
Il sorvolo delle Aree protette del Po piemontese con droni è sottoposto ad autorizzazioni sia dell'E.N.A.C., sia dell'Ente-Parco. E' necessario quindi prima chiedere il permesso all'Ente-Parco.
Per l'autorizzazione dell'Ente Parco contattare l'Ufficio Tecnico.
L'ente è sempre lieto di ospitare apicoltori nelle nostre aree protette.
Il posizionamento di apiari è libero e non richiede autorizzazione da parte dell'Ente-Parco, poiché l'apicoltura è considerata attività agricola.
E' a carico dell'apicoltore prendere accordi con un proprietario di terreni che sia disponibile ad accogliere l'apiario. Suggeriamo di segnalare con appositi cartelli la presenza delle arnie per avvisare eventuali fruitori dell'area.
L'ente non possiede aree in proprietà idonee e disponibili per ospitare alveari.
NO, il Piano d'Area (art. 3.6 comma 2) prevede che "il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati…"
Agli agricoltori si chiede soltanto di:
ATTENZIONE!
A questo proposito si ricordi che il R.D. 523/04 (recentemente puntualizzato dal Piano di Assetto Idrogeologico) sulla Polizia idraulica prevede che non si possa arare e coltivare a meno di 4 metri dal piede degli argini e a meno di 10 metri dal ciglio superiore di sponda. Il non rispetto di questa norma è un reato, quindi prevede una denuncia ed un processo.
Normativa di riferimento: R.D.523/1904, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Piano di Assetto Idrogeologico art. 29 c. 3, lett. d, Piano d'Area, Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 e Piani di gestione.
Funghi:
Sì, non ci sono divieti, neppure nelle Riserve Naturali o nei Siti Natura 2000.Le istruzioni per ottenere il titolo di abilitazione alla raccolta dei funghi si trovano su questa pagina del nostro sito internet.
SI RICORDI: la raccolta non è soggetta ad alcun versamento per alcune specie fra le più comuni delle pianure, quali i chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), i prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), le morchelle, le gambe secche (Marasmius oreades), gli orecchioni (Pleurotus ostreatus), i coprini chiomati (Coprinus comatus) e le mazze di tamburo (Macrolepiota procera). Attenzione però: "raccolta libera" significa che si può effettuare senza pagamenti ma devono comunque essere rispettate le quantità (3 kg al giorno) e le modalità previste dalla legge (es: non utilizzare sacchetti di plastica).
Non si distruggano i funghi velenosi (anche loro sono utili alla vita del bosco) e si rispettino i limiti di raccolta.
Normativa di riferimento: L.R. 24/07, circolare n°2/AMB del 2009
Lumache…
Sì, MA… solo nella Zona di Salvaguardia è consentita dal 1 settembre al 31 ottobre, dall'alba al tramonto, la raccolta delle lumache con guscio (fino a 24 al giorno per persona).
Anfibi…
Sì, MA… solo nella Zona di Salvaguardia è consentita dal 1 luglio al 30 novembre, dall'alba al tramonto, la cattura di rane (fino a 20 al giorno per persona).
E' vietato l'uso di reti.
Gamberi…
NO E' vietata la cattura dei gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes) in quanto sono diventati molto rari.
Fiori…
Sì, MA… solo nella zona di salvaguardia è permesso raccogliere fiori, attenendosi ai limiti imposti dalla legge regionale e stando attenti alle specie assolutamente protette, delle quali è vietata in ogni caso la raccolta.
ATTENZIONE:
Le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 sono particolarmente protetti: infatti è vietato raccogliere e danneggiare o modificare le condizioni di vita di qualsiasi specie e tipo di forme animali e vegetali. Ciò è stato deciso per salvaguardare queste preziose aree e preservarle nel tempo.
Normativa di riferimento: L.R. 32/82, Misure di Conservazione, Misure Sito Specifiche e Piani di Gestione.
Sì, i cani sono ammessi, sia nelle Riserve Naturali, sia nei Siti Natura 2000, purché siano TUTTI condotti con guinzaglio (dal Chihuaua al San Bernardo).
E' importante che non venga arrecato disturbo alla fauna selvatica presente nell'area protetta!!!
Sulle acque dei fiumi Po e Dora Baltea e su quelle dei torrenti Sangone, Stura di Lanzo, Malone ed Orco, si può navigare, tenendo però conto di alcuni divieti:
Inoltre si dovrà fare attenzione a non parcheggiare il veicolo su prati, aree boschive o campi in attività di coltivazione e assolutamente non percorrere con il mezzo a motore percorsi fuori strada. Per queste infrazioni è prevista una sanzione amministrativa.
Normativa di riferimento: L.R. 32/82, L.R. 20/89Se i campi danneggiati si trovano all'interno dei confini dei Parchi o delle Riserve Naturali e se si ha una Partita IVA agricola si può essere risarciti.
La richiesta di risarcimento si effettua seguendo le istruzioni stabilite dalla Provincia/Città Metropolitana di competenza.
Se non si ha intenzione di chiedere il risarcimento, perché non si sono subiti danni rilevanti, per cortesia, si segnali ugualmente ai Guardiaparco o alle Guardie provinciali la presenza in zona dei cinghiali: se gli animali sono numerosi o troppo invadenti, è possibile predisporre dei piani di cattura e/o di abbattimento.
L'Ente Parco fornisce gratuitamente, a chi ne faccia richiesta, recinti elettrificati per proteggere le colture e può affidare in gestione le gabbie di cattura.
Normativa di riferimento: L.R. 36/89, D.G.R. 03.08.2007 n. 114-6741.
E' vietato accendere fuochi a meno di 50 metri da qualsiasi terreno boscato o cespugliato.
Pertanto accendere un fuoco sul ghiareto del fiume è possibile, ma solo a 50 metri di distanza dai saliceti o dalla vegetazione arbustiva spondale!
Accendere fuochi per attività turistico - ricreative (es. barbeque e grigliate) può essere autorizzato in aree idonee ed attrezzate.
Per quanto riguarda l'attività agricola, l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale è possibile solo se il campo si trova ad una distanza di almeno di 50 metri da terreni boscati o cespugliati.
ATTENZIONE: in caso di prolungata siccità la Regione può proclamare il divieto assoluto di accendere fuochi.
Normativa di riferimento: L.R. 16/94, L.353/2000
Se devi scaricare rifiuti, anche ingombranti:
Ci si accerti sempre che la ditta che esegue lavori di sgombero della cantina/soffitta rilasci il certificato del corretto smaltimento dei rifiuti.
In ogni caso NON abbandonare i rifiuti nei campi: si rischia da una sanzione di 200 Euro fino ad una DENUNCIA PENALE.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/06
Se si vede qualcuno scaricare rifiuti, non fare finta di niente!
Si prenda il numero di targa e si telefoni al Servizio di Vigilanza dell'Ente Parco, che provvederà a perseguire i trasgressori.
Lo stesso dicasi per gli scarichi inquinanti nei fiumi.
Se si vede qualcuno scaricare liquami o altri inquinanti nei corsi d'acqua (anche fuori dai confini del Parco), si può telefonare all'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).
L'abbandono di rifiuti è un fenomeno di proporzioni enormi, che costa a tutta la comunità cifre esorbitanti ogni anno: per la maleducazione di pochi cittadini (infatti spesso a scaricare sono sempre i "soliti ignoti") tocca poi ai molti cittadini onesti pagare costi elevati per la raccolta, lo smaltimento e la bonifica dei luoghi.
Per stroncare questo fenomeno è necessaria la collaborazione di tutti, aiutando le autorità preposte al controllo, anche solo con una semplice telefonata.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/06
E' necessario chiedere una autorizzazione alla Provincia in cui si intende aprire il nuovo pozzo:
ATTENZIONE!
I proprietari, i possessori o gli utilizzatori dei pozzi già esistenti (sia quelli attivi, sia inattivi, sia quelli utilizzati per uso domestico, sia per uso agricolo) devono denunciarli alla Provincia.
La denuncia sana l'eventuale abusività del pozzo, ma l'omessa denuncia porta al pagamento di una sanzione di 206 € e alla chiusura del pozzo a spese del trasgressore.
Normativa di riferimento: L.R. 6/2003, D.LGS. 152/99, D.Lgs. 275/93, L. 136/99, L. 290/99, D.Lgs. 152/06 (parte terza)
Si', ma seguendo alcuni criteri e solo in certi periodi. Basta chiedere un sopralluogo dei tecnici forestali dell'Ente-Parco, che daranno indicazioni su come e che cosa tagliare.
L'Ente Parco funge anche da "sportello di consulenza forestale". Per i riferimenti e le istruzioni per la richiesta di sopralluogo per il taglio degli alberi consultate la pagina sullo Sportello Forestale.
N.B. I pioppeti sono considerati una coltura agricola, quindi per il loro taglio non è necessaria alcuna autorizzazione, ma se sono dentro un Sito della Rete Natura 2000, è sempre meglio chiedere all'Ente Parco prima di tagliare.
Sì, tutto il legname abbandonato nell'alveo dei fiumi e il legname sradicato a trascinato a valle dalle piene si può raccogliere liberamente, senza chiedere alcuna autorizzazione. Anzi, non solo si può, ma si dovrebbe raccogliere, affinché non costituisca un intralcio ed un pericolo per il regolare deflusso delle acque in caso di piena. E' necessario richiedere l'autorizzazione al Settore Tecnico regionale di competenza e devono però essere autorizzati gli accessi con mezzi motorizzati, se si utilizzano strade interpoderali o piste di accesso.
Normativa di riferimento: Lettera n° 3/2432/93 del 29/12/93 Intendenza di Finanza, Lettera n° 62 14/01/94 del Corpo Forestale dello Stato, Lettera n° 9202149 del 18/02/94 della Prefettura di Torino.
Sì, su tutti i terreni di proprietà privata e/o comunale, previa autorizzazione dei proprietari e a seguito di uno specifico accordo con l'Ente Parco, in cui si indicano periodi e luoghi ove avviene il pascolo. Per il pascolo nel Parco è necessario attenersi al regolamento poi modificato con questo ulteriore documento.
NO, su tutti i terreni di proprietà demaniale, salvo richiesta di concessione al Settore Tecnico regionale competente.
N.B. Gli animali devono essere sempre accompagnati dalla documentazione sanitaria rilasciata dalle A.S.L. competenti.
Normativa di riferimento: D.G.R. 12.11.2007 n° 18-7388, art. 636 C.P.