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Il Piano e il paesaggio

Il D.Lgs 42/2004 ha ribaltato un assunto sul rapporto fra Paesaggio e Parchi che la legge 394/91 aveva, con grande innovazione, affermato: la legge 394 prevede infatti all'art. 12 comma 7 che: "Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione." Una unione fra aspetti ambientali e di paesaggio che ha rappresentato una innovazione, anche nei confronti dei contenuti della Convenzione europea del Paesaggio firmata nel 2000 a Firenze e che sancisce una valore onnicomprensivo del paesaggio, che quindi i parchi nel loro operare specifico avevano già ricompreso, coordinando gli aspetti natutalistico ambientali come parte di quelli paesaggistici.

Purtroppo appunto l'articolo 145 del D.Lgs 42/2004 "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione", stabilisce al comma 3: "Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione."

In questo bisticcio di competenze e ruoli sovraoridnati, si sono sviluppate azioni che hanno bloccato le leggi che stabilivano quanto previsto dalal legge nazionale sulle aree protette 394. E' il caso della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 30 Maggio 2008 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura) con la quale è appunto stata dichiarata non legittima la legge piemontese in quanto: "Il medesimo art. 145 contempla, al comma 3, il principio di "prevalenza dei piani paesaggistici" sugli altri strumenti urbanistici, precisando, segnatamente, che: "Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"." Vi è da osservare che con l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 ( Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale - Supplemento n. 3 del 06/08/09 al n. 31 del 06/08/09), la normativa regionale piemontese ha considerato i Piani d'Area quale stralcio dello stesso PPR, riaffidandogli quindi un contenuto paesaggistico e una competenza di espressione in tal senso nel momento di adozione del parere da parte del parco rispetto al Piano d'Area. Infatti all'art. 18 delle PDF NdA del PPR è prevista la compatibilità degli interventi quando previsti dai Piano d'Area.

Questo recupero della norma è importante in quanto le norme del Piano destinano proprio una specifica area ai temi del paesaggio. Infatti all'art. "Aree ed elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico." si prevede che il Piano tenda a promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della fascia fluviale, e delle sue relazioni con il contesto culturale, ambientale e paesaggistico, disciplinando gli usi e le modalità d'intervento, con riferimento alle categorie così normate dal Piano:

  • Art. 3.7.1. Centri e nuclei storici
  • Art. 3.7.2. Beni culturali isolati e loro pertinenze
  • Art. 3.7.3. Siti di interesse archeologico
  • Art. 3.7.4. Aree ed elementi di specifico interesse paesaggistico ambientale

E' importante ricordare quest'ultima con la quale il Piano riconosce come aree di specifico interesse paesaggistico tutte le zone N, A, U che, sulla base degli studi condotti ai sensi dell'art.4.2 risultano di alta qualità sotto il profilo paesistico-percettivo ovvero di media qualità in situazione di alta criticità. L'insieme di tali zone è articolato nei "contesti paesistici" di cui agli schemi grafici allegati, così denominati:

  1. la Valle Alpina fino a Saluzzo;
  2. l'alta pianura di Staffarda;
  3. i meandri incisi nella piana di Carmagnola;
  4. il fiume metropolitano torinese;
  5. il Chivassese;
  6. la risaia e le colline del Monferrato casalese;
  7. il grande fiume;
  8. terrazzi alluvionali della Dora Baltea.

E' un elemento questo non secondario e sulla base del quale vengono applicate specifiche attenzioni paesaggistiche agli interventi.

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